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SONO SANZIONABILI I SOGGETTI NIS DEI SETTORI DIGITALI CHE SI SONO REGISTRATI TARDIVAMENTE DOPO IL 17.01.2025 MA ENTRO IL 28.02.2025? Sembra proprio di no.
Sto esaminando una questione che riguarda il problema della registrazione tardiva dei soggetti NIS relativi alla tipologia dei settori digitali, che avvengono dopo il 17.01.2025, ma entro il termine del 28.02.2025.
Intendo per soggetti NIS relativi alla tipologia dei settori digitali, quelli definiti nell’articolo 42 (con rubrica “Fase di prima applicazione”) comma 1 lett. a) del decreto NIS (d.lgs. 4.09.2024 n. 138), in cui si prevede la registrazione nella piattaforma entro il 17.01.2025 e che sono i seguenti:
Il problema da affrontare è se il mancato rispetto del termine del 17.01.2025 rientri nella fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 38 comma 10, lett. a) del decreto NIS, che prevede quanto segue:
“10. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 11 sono punite le seguenti violazioni:
Il successivo comma 11 prevede la sanzione così determinata:
“11. Le violazioni di cui al comma 10, fermi restando i minimi edittali di cui al comma 9, sono punite per i soggetti privati:
Il comma 11, lett. a) citato punisce la mancata registrazione, ma non la tardiva registrazione che è una situazione diversa. Ora che la mancata registrazione sia una nozione diversa dalla tardiva registrazione appare evidente dal successivo comma 13 dell’art. 38 citato, che così recita:
“13. In caso di mancata o tardiva registrazione di cui all’articolo 7, sono comunque contestate tutte le violazioni previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, e si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”
Questo comma 13 distingue tra mancata o tardiva registrazione prevedendo che in caso di tardiva registrazione sono contestate tutte le violazioni dell’art. 8 e 10 dell’art. 38, ovviamente se queste violazioni sono effettivamente integrate e in questo caso si applica la sanzione prevista aumentata fino al triplo.
Questo comporta che in caso di mancata registrazione si applica la sanzione perché la mancata registrazione è prevista come ipotesi sanzionatoria dal comma 10 lett. a), mentre la tardiva registrazione non è sanzionata nel comma 10 a meno che il ritardo comporti una mancata comunicazione o aggiornamento delle informazioni dell’art. 7 commi 1, 3, 4, 5 e 7.
Ora è evidente, che il soggetto NIS del settore digitale che si registra in ritardo dopo il 17.01.2025, ma entro il termine del 28.02.2025, non dà luogo ad alcuna mancata comunicazione all’ACN, perché questa deve provvedere a valutare i dati raccolti nel marzo 2025, sia che si tratti di soggetti NIS tenuti, in base all’art. 42 lett. a) citato a registrarsi entro il 17.01.2025, sia per tutti gli altri che hanno come termine ultimo il 28.02.2025.
Particolare poi importanza riveste la determinazione del direttore generale dell’ACN n. 38565 del 26.11.2024,che, come indicato nel titolo, è
“recante termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimenti di designazione dei rappresentanti NIS nell’Unione.”.
Nell’articolo 2 comma 1 viene precisato che la determinazione in parola fissa i termini e modalità per registrarsi:
“Articolo 2 (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
…
Il successivo comma 4 prevede la sanzione di cui all’articolo 38, in caso di mancata registrazione comunicazione ed aggiornamento delle informazioni, senza indicare la tardiva registrazione e fermo quanto sopra esposto.
Per quanto riguarda l’indicazione dei termini, il successivo art. 6 comma 1 che prevede per il punto di contatto questi termini:
“Articolo 6
(Censimento degli utenti)
Non solo, perché l’art. 8 comma 1 stabilisce questi termini per la registrazione:
“Articolo 8
(Registrazione)
Non è indicato in nessun articolo della determinazione citata un termine diverso da questo e tantomeno quello del 17.01.2025, quindi il soggetto della tipologia critica del settore digitale che si registra dopo il 17.01.2025, dopo quindi il termine di cui all’art. 42 comma 1 lett. a) del decreto NIS, ma entro il 28.02.2025 non riceverà alcuna sanzione perché a mio sommesso avviso mancano le basi legali per comminare una sanzione.
Mi pare evidente che l’ACN si sia resa conto che non aveva senso sanzionare questa tipologia di soggetti del settore digitale, costretti ad iscriversi entro un termine così breve, senza peraltro che ci fosse una variazione della procedura di valutazione delle registrazioni, che vengono tutte valutate a marzo 2025.
Peraltro l’ACN nelle FAQ 3.7 pubblicate nel suo sito ha indicato per il soggetti della tipologia del settore digitale, il termine per la registrazione del 17.01.2025, tuttavia nella determinazione n. 38565 citata, non ha previsto questo termine, fissando i termini validi per tutti i soggetti NIS dal 1.12.2024 al 28.02.2025, in modo da evitare che chi si registri in ritardo dopo il 17.01.2025 possa essere sanzionato.
Mi sembra, quindi, che questa sia la conclusione più ragionevole. Vedremo cosa farà l’ACN perché probabilmente ci saranno registrazioni tardive, frutto anche della complessità della materia e della mancata adozione di alcuni provvedimenti applicativi (per es. il DPCM sulla clausola di salvaguardia).