blog_citta


IL BLOG DELLO STUDIO LEGALE DALLA RIVA

Il presente articolo vuole esaminare una possibile imprecisione normativa indicata nelle FAQ punto 1.6 dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), circa i criteri di individuazione delle imprese di medie dimensioni in applicazione della raccomandazione 2003/361/CE richiamata dall’art. 3 commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 4.09.2024 n. 138 di attuazione della direttiva 2022/2555/UE c.d. direttiva NIS 2.

In particolare, nel punto 1.6 delle FAQ https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis si legge quanto segue:

1.6 Come faccio a sapere se sono una grande, media o piccola impresa?

Per la definizione di media impresa occorre far riferimento ai requisiti dimensionali indicati nell’articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE nonché, in modo più specifico, alla Guida dell’utente alla definizione di PMI (pubblicata dalla Commissione europea nel 2020).

Quest’ultima prevede espressamente che il requisito dimensionale di una impresa deve essere soddisfatto sulla base sia del numero di dipendenti effettivi sia del criterio economico, da conseguire attraverso il fatturato annuo o, in alternativa, il totale annuo di bilancio.

Le medie imprese hanno:

  • tra 50 e 249 dipendenti effettivi;
  • un fatturato annuo superiore ai 10 e inferiore a 50 milioni di euro oppure, in alternativa, un totale di bilancio annuo superiore ai 10 e inferiore ai 43 milioni di euro. …

Valori di soglia superiori identificano la grande impresa e valori di soglia inferiori identificano le piccole e le micro imprese.”

In base a quanto indicato nel punto 1.6 in parola, viene specificato come media impresa quella che ha un numero di dipendenti effettivi compreso tra 50 e 249, escludendo quindi quelle imprese che pur avendo meno di 50 dipendenti, hanno un fatturato e un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro (e rientrano nei limiti di fatturato e totale di bilancio rispettivamente 50 milioni e 43 milioni di euro, perché altrimenti superando questi valori contabili sarebbero grandi imprese).

L’interpretazione data nelle FAQ dell’ACN non appare condivisibile perché l’impresa media è quella che ha meno di 250 dipendenti (prendendo il criterio dei dipendenti effettivi), senza alcuna indicazione di un minimo, come risulta dalla stessa lettera delle disposizioni normative che menziona il solo numero massimo di effettivi, mai quello minimo.

Appare utile una ricostruzione del panorama normativo sul punto.

L’art. 2 delle Racc. 2003/361/CE prevede quanto segue:

Come risulta dal dato letterale l’impresa media è quella che ha meno di 250 persone e il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo che non superi i 43 milioni di euro.

L’impresa piccola è quella che occupa meno di 50 persone e (si noti bene “e” di congiunzione) realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni. Quindi una impresa che ha 49 dipendenti, ma che ha un fatturato e un totale di bilancio annuo entrambi superiori a 10 milioni di euro (ed entro i limiti di 50 milioni di fatturato e 43 milioni di totale di bilancio annuo), non potrà essere una piccola impresa, ma media, proprio perché la piccola impresa deve rispettare i criteri contabili sopra indicati di 10 milioni massimo, sopra i quali non c’è piccola impresa ma media, anche se gli effettivi sono sotto le 50 persone (o addirittura sotto le 10 persone).

Nel contempo una impresa che ha meno di 250 effettivi, ma ha un fatturato e un totale di bilancio annuo rispettivamente superiore a 50 milioni e 43 milioni, non è una media impresa, ma una grande impresa. Devono essere sempre congiuntamente presenti sia il criterio del numero degli effettivi sia almeno uno dei due parametri contabili.

L’art. 2 cit. infatti delimita le PMI a due criteri che devono essere entrambi compresenti, quello dei dipendenti effettivi e quello contabile, suddiviso in due criteri alternativi, il fatturato o il totale di bilancio annuo, essendo sufficiente che almeno uno solo dei due, rientri nei parametri dimensionali. Se questi due parametri contabili, fatturato e totale di bilancio annuo sono superati entrambi allora si passa alla categoria di PMI superiore e se si supera il massimo di 50 milioni di fatturato e di 43 milioni di totale di bilancio anno, si ricade nella grande impresa e indipendentemente dal numero di effettivi, proprio perché quest’ultimo criterio degli effettivi non può prescindere dai valori contabili del fatturato e totale di bilancio.

Sul punto chiarisce meglio il decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005), “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Nell’art. 2 di questo decreto si indicano per la media e piccola impresa (distinzione qui rilevante), quale criterio per calcolare gli effettivi, sempre un numero da non superare, senza mai indicare un numero minimo, tanto è vero che poi nelle note esplicative sono indicati degli esempi relativi alla distinzione tra micro, piccole, medie e grandi imprese, in cui appare molto chiaro il calcolo degli effettivi in relazione ai valori contabili alternativi (pag. 19 della Gazzetta Ufficiale citata):

Nell’esempio indicato nell’impresa C della tabella, il numero di effettivi è meno di 50, ma i valori di fatturato e di bilancio sono sopra quelli previsti per la piccola impresa quindi siamo di fronte ad una media impresa, proprio perché il numero degli effettivi deve essere inferiore a 250, ma non deve essere compreso tra 50 e 249 come indicato dall’ACN nelle FAQ punto 1.6. E’ possibile classificare una impresa come media anche con effettivi inferiori ai 50 elementi purché i valori contabili siano superiori a 10 milioni per quanto attiene al fatturato e al totale di bilancio annuo (e sempre nel rispetto dei valori massimi per il fatturato e per il totale di bilancio annuo, altrimenti se superati entrambi, siamo di fronte ad una grande impresa).

Tale indicazione data dall’ACN nella FAQ punto 1.6 appare allora indice di una possibile violazione dei criteri indicati nella Raccomandazione 2003/361/CE e quindi anche della direttiva NIS 2 con relativa responsabilità dell’Italia per violazione del diritto dell'Unione.

Tali dubbi dovrebbero spingere a riflettere da parte degli esperti se quanto indicato nelle note dell’ACN richiede una attenta rimeditazione sui criteri dimensionali delle PMI.

E’ da notare poi che nelle note non è specificato cosa si intende per totale di bilancio e sul punto appare utile chiarire questo aspetto.

A sommesso avviso di chi scrive per totale di bilancio si deve fare riferimento alla nota n. 4 a pag. 13 della “Guida dell’utente alla definizione di PMI” della Commissione UE:

03-nota-guida-pmi

 

L’art. 12 §3 della direttiva 78/660/CEE così recita:

che richiama a sua volta l’art. 9 e allora in sintesi, prendendo le voci principali:

 

quindi, non può che ritenersi che il totale di bilancio annuo sia la somma delle voci dell’attivo patrimoniale da A a E dello stato patrimoniale del bilancio.

L’art. 2 comma 5 lettera b) del decreto 18.04.2005 cit. definisce infatti il totale di bilancio “il totale dell’attivo patrimoniale”.

Sarebbe molto utile sapere se questa interpretazione sia condivisa dall’ACN e indicata nelle FAQ per avere certezza su questo criterio contabile[1].

 

[1] Si evidenzia che queste note sono già state inviate all’ACN, che ha condiviso con nota del 12.12.2024, vedi di seguito.

 

 

 

 


Like   Back to Top   Seen 547 times   Liked 0 times
Subscribe to Updates

Subscribe to:
x

Subscribe to Updates

If you enjoyed this, why not subscribe to free email updates ?

Subscribe to Blog updates



Subscribe to:

Alternatively, you can subscribe via RSS RSS

‹ Return to Blog

All email subscriptions must be confirmed to comply with GDPR.

I've already subscribed / don't show me this again