
RESPONSABILITA' DEL TECNICO
(PROGETTISTA – DIRETTORE LAVORI – COLLAUDATORE- GEOLOGO)
UNA PANORAMICA
La responsabilità professionale del tecnico, inteso principalmente quale progettista, direttore lavori, collaudatore o del geologo, specie nell’ambito delle costruzioni, assume aspetti quasi sempre di rilevante dfficoltà, dato che l’errore commesso quasi sempre comporta la violazione di complesse regole tecniche che trovano la propria fonte nella relativa normativa di settore oppure comunque ricomprese nella scienza di riferimento.
Questo tipo di vertenze sia che si difenda il committente sia lo stesso tecnico, è di particolare impegno perché l’avvocato non può limitarsi a valutare solo gli aspetti legali, ma deve affrontare le problematiche tecniche nella loro complessità, studiandole approfonditamente, in modo da poter gestire tali aspetti in tutte le possibili fasi, dialogando con i consulenti e il C.T.U. (il Consulente Tecnico d’Ufficio scelto dal Tribunale) e dovendo riuscire a spiegare al giudice con semplicità le questioni tecniche.
Molto importante risulta poi la collaborazione con il cliente per la ricostruzione dettagliata della vicenda storica, che inizi dal conferimento dell’incarico al tecnico fino al descrizione dei problemi emersi durante la costruzione, raccogliendo tutta la documentazione del caso, molto preziosa per provare eventuali errori e danni oppure viceversa per offrire la prova liberatoria da ogni responsabilità da parte del professionista.
Come detto la nozione di “tecnico” può riassumere in sé vari ruoli professionali, quali il progettista, il direttore lavori, il collaudatore e il geologo, che hanno compiti e responsabilità diverse che vanno valutate singolarmente, anche se magari c’è identità nella stessa persona (come nel caso frequente del progettista e direttore lavori).
ERRORI RICORRENTI
La prassi evidenzia che ogni tecnico può commettere una tipologia specifica di errori professionali che ricorrono con una certa frequenza, dando luogo a contenziosi complessi e non brevi, che richiedono una gestione molto accurata.
Per un mero orientamento su tale tipologia di errori, si può esaminare la seguente sintesi:
ERRORI DEL PROGETTISTA
- mancato rispetto della normativa edilizia con conseguente non approvazione del progetto presso gli organi comunali (per es. errato calcolo delle distanze, delle altezze, ecc.);
- omissioni che rendono la costruzione inidonea all’esigenze funzionali o estetiche del committente (per es. errore nelle quote di impostazione delle fondamenta, delle altezze o ancora errata previsione di elementi fondamentali);
- errori nell’applicazione della normativa antisismica;
- errori nei calcoli strutturali che danno luogo a cedimento totale o parziale delle strutture;
ERRORI DEL DIRETTORE LAVORI
- omesso esame preliminare del progetto per verificare la presenza di errori progettuali;
- errata verifica delle quote sull’area di sedime interessata dalla costruzione;
- omesso controllo della idoneità e qualità dei materiali;
- omesso controllo delle maestranze, in relazione ad errati interventi;
- errori nella verifica della contabilità del cantiere;
- omesso controllo sulla la sicurezza del cantiere;
ERRORI DEL COLLAUDATORE
- errata verifica della documentazione prevista per legge;
- omessa verifica dell’idoneità sismica o strutturale del progetto;
ERRORI DEL GEOLOGO
- errate indagini geologiche;
- errata rappresentazione delle condizioni del sottosuolo;
- errori di applicazione della normativa di settore.
RIMEDI POSSIBILI
Nell’ambito delle cause per colpa professionale del tecnico, determinante è sempre la consulenza tecnica disposta dal Tribunale, che verifica la sussistenza di eventuali errori tecnici e se del caso, determina l’ammontare del danno subito dal committente.
Il danno di solito consiste nelle spese necessarie per il ripristino dell’errore o nel caso ciò non sia possibile, in tutto o in parte, nella perdita di valore della costruzione. E’ possibile ottenere anche il risarcimento del danno per la perdita economica dovuta al ritardo della costruzione (si pensi al caso in cui in essa doveva essere svolta un’attività commerciale). L’ammontare può essere anche molto elevato perché vi sono a volte errori che incidono gravemente su di essa, rendendola in tutto o in parte non più funzionale, anche per lunghi periodi di tempo. A questo si aggiunge poi la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto d’opera intellettuale con cui si è conferito l’incarico al tecnico, con la restituzione delle somme pagate quale compenso.
La complessità di questo tipo di cause comporta anche un certo costo per le perizie sia di parte sia d’ufficio che il cliente deve tenere in considerazione ed è per questo che loStudio Legale Dalla Riva procede sempre con molta prudenza, valutando con attenzione la sussistenza dei presupposti, non solo ricostruendo con attenzione la vicenda, recuperando più documentazione possibile, ma anche commissionando una perizia di parte, rivolgendosi a consulente di provata capacità con esperienza anche in ambito giudiziario, che possa verificare gli errori del tecnico e quantificare l’ammontare dei danni.
Spesso nella fase stragiudiziale, il professionista che si vede contestata una colpa professionale chiama la sua compagnia di assicurazione, con cui ha in corso una polizza per la responsabilità professionale, per farsi tenere indenne e non è escluso, specie nei casi di errore più palesi, che si raggiunga un accordo stragiudiziale, in cui la compagnia interviene direttamente.
Spesso poi risponde dei danni, in solido con il tecnico, anche l’appaltatore che ha realizzato la costruzione: questo dipenderà dal caso di specie.
Tuttavia se non si raggiunge una conciliazione, l’unica possibilità è citare in giudizio il professionista dinanzi al Tribunale competente, per far accertare la colpa professionale e chiedere la condanna al risarcimento del danno. Quasi sempre il tecnico chiamerà in causa la compagnia di assicurazione per essere manlevato e quindi inizia un percorso giudiziario di solito complesso, che trova la sua soluzione nella consulenza tecnica d’ufficio, quasi sempre disposta dal giudice.
In caso di sentenza di condanna favorevole, il cliente potrà ricevere il risarcimento del danno specie se il professionista ha stipulato una polizza di responsabilità professionale.
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