
RESPONSABILITA' DEL COMMERCIALISTA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
DEL COMMERCIALISTA O ESPERTO CONTABILE
I DIVERSI PROFILI DI RESPONSABILITA’
La responsabilità professionale del commercialista e dell’esperto contabile si delinea in modo variegato dato che le diverse prestazioni che possono essere svolte ai propri clienti, con la conseguenza che i presupposti giuridici necessari per configurare una colpa professionale sono molto diversi a seconda del tipo di attività eseguita.
Nell’ottica sempre di un approccio prudenziale e scrupoloso, prima di sollevare una qualunque contestazione di una colpa professionale al commercialista (o all’esperto contabile), è indispensabile comprendere i confini dell’incarico assunto, che potrà risultare sia in forma scritta sia tramite testimoni o comunque sulla base della corrispondenza intercorsa con il cliente.
Solo se l’errore professionale riguarda una attività che era ricompresa nell’incarico assegnato al commercialista, si può vagliare se sussiste o meno una colpa professionale, cioè la violazione delle regole tecniche relative all’attività che il commercialista ha svolto per il cliente.
ERRORI RICORRENTI
C’è davvero un ventaglio molto ampio di possibili errori che possono essere commessi dal commercialista ed a mero titolo di orientamento si può redigere la seguente sintesi:
- mancato adempimento a scadenze fiscali nei termini di legge o errori nella compilazione dei relativi modelli (per esempio dichiarazione IVA, redditi, contributi previdenziali, ecc.);
- errori nella tenuta della contabilità (omessa o errata registrazione di costi, di ricavi, ecc);
- omessa impugnazione di avvisi di accertamento o altri atti dell’amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione Tributaria o comunque errata gestione nella fase stragiudiziale per esempio non suggerendo di avvalersi degli strumenti conciliativi previsti in ambito tributario;
- nell’ambito della consulenza soprattutto fiscale, contabile o societaria, ci possono essere errori circa la normativa o regole contabili applicate in una determinata operazione, che per esempio può portare alla perdita di una esenzione fiscale o viceversa ad attribuire un vantaggio fiscale non dovuto, con conseguente accertamento fiscale e relative sanzioni;
- errori nelle stime specie nell’ambito per esempio di valutazione di aziende o partecipazioni sociali (si pensi al caso di errata “due diligence”, che porta ad una stima di un cespite di molto superiore);
- errori di redazione del bilancio (si pensi al caso di errata classificazione o omissione di una posta attiva o passiva);
- errori di gestione nell’amministrazione di aziende o cespiti vari, per esempio per aver omesso determinati adempimenti che hanno dato luogo a sanzioni amministrative o perdite economiche.
TUTELE POSSIBILI
Dopo aver raccolto tutta la documentazione (tra cui in particolare quella da cui risulta l’attività svolta dal commercialista), si studia attentamente il tipo di errore commesso per valutare se sussiste o meno e se è imputabile al commercialista valutando se, con l’ordinaria diligenza richiedibile ad un commercialista di livello medio (e non mediocre), tale errore sarebbe stato evitabile.
Peraltro se l’errore consiste in violazioni di regole tecniche che appartengono all’attività tipica del commercialista, questo potra essere a lui imputabile. Solo nei casi di particolare complessità, ad esempio quando sono presenti possibili soluzioni tutte opinabili, il commercialista risponde esclusivamente per colpa grave ex art. 2236 c.c..
Con frequenza poi, soprattutto nei casi di errori contabili, è necessaria una perizia di parte che possa valutare se l’errore sussiste e calcolare il danno, consistente nel quantificare i vantaggi perduti o le perdite subite che si potevano evitare, se la prestazione fosse stata svolta diligentemente, cioè applicata correttamente la regola tecnica omessa.
Ad esempio, se il commercialista non ha effettuato un dato adempimento fiscale che determina una sanzione, il danno sarà la sanzione. Se però per quell’omissione non è più possibile ricevere determinati vantaggi fiscali cui si aveva diritto, il danno sarà oltre alla sanzione anche l’ammontare dei vantaggi fiscali perduti.
Quasi sempre il commercialista o l’esperto contabile ha una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, e quindi si può instaurare un dialogo con l’assicurazione, ma non sempre si giunge ad un accordo stragiudiziale.
Spesso si deve proporre l’azione in giudizio presso il Tribunale competente (quasi mai dinanzi al Giudice di Pace, essendo di solito i danni richiesti consistenti), dando origine ad un contenzioso che lo Studio Legale Dalla Riva prepara sempre con molta attenzione in collaborazione con il cliente, dopo l’attento vaglio sopra descritto.
Lo Studio Legale Dalla Riva collabora con lo Studio del dott. Commercialista Marco Brida, che si trova negli stessi locali del primo, mediante una sinergia molto preziosa nell’affrontare questo tipo di pratiche.
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