OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO
DEL DANNO SUBITO
responsabilita' civile
RESPONSABILITA’ CIVILE EXTRACONTRATTUALE:
OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO DEL DANNO
Lo Studio Legale Dalla Riva si occupa di tutte le ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale, offrendo la tutela legale necessaria per ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito altrui.
Moltissimi sono i casi in cui è possibile ottenere un risarcimento del danno per fatto illecito altrui. Si possono elencare di seguito una tipologia di casi che spesso ricorrono nella pratica:
- sinistri stradali;
- danni cagionati per omessa vigilanza degli insegnati o genitori;
- danni cagionati dal dipendente con correlata responsabilità solidale del datore di lavoro;
- danno da prodotto difettoso;
- danno da cose o animali in custodia;
- danno per rovina di edificio;
- danno da attività pericolose;
- infortuni sul lavoro e mobbing (che si cumula con la responsabilità contrattuale del datore di lavoro);
Il danno può essere patrimoniale quando il bene lesionato può essere convertito in denaro, essendo sostituibile con altri e non patrimoniale quando ciò non è possibile (come per esempio nel danno alla salute) e quindi si seguono criteri diversi.
Ottenere il giusto risarcimento del danno è un diritto delle vittime che richiede però una corretta e tempestiva tutela legale, onde anche evitare decadenze o comunque pregiudizi.
Lo Studio Legale Dalla Riva in questi casi si attiva subito per una efficace tutela legale sia nella fase stragiudiziale sia giudiziale, compiendo insieme con il cliente tutti i passi necessari per ottenere il giusto riconoscimento del danno.
QUANDO IL PROFESSIONISTA SBAGLIA
La responsabilità professionale è il ramo del diritto che si occupa del risarcimento del danno subito per errore del professionista cui ci si è rivolti per risolvere un problema.
Come tutti gli esseri umani, anche i professionisti sbagliano e ciò può cagionare gravi danni a coloro che hanno ricevuto la prestazione erronea.
Lo Studio Legale Dalla Riva si occupa da sempre di responsabilità professionale nei suoi più vari ambiti che vanno dal medico, al tecnico, quali ad esempio il progettista e direttore lavori, al commercialista, all’avvocato, al C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio scelto dal giudice) ed altre figure professionali.
Tutti coloro che svolgono una attività intellettuale al servizio di qualcuno possono commettere un errore e quindi essere responsabili del risarcimento del danno che può essere anche molto consistente.
Lo Studio si occupa della difesa sia del cliente sia del professionista, essendo l’avvocato al servizio di chiunque abbia bisogno di assistenza legale.
IMPEGNO PER LA TUTELA DEL CLIENTE
Nel caso del cliente che ha subito un danno dal proprio professionista, l’impegno dello Studio è incentrato nel fargli riconoscere il giusto risarcimento, mediante una attenta preparazione del caso.
E’ infatti fondamentale, prima di intraprendere la via giudiziale, verificare in concreto se vi sia effettivamente un diritto al risarcimento del danno, onde evitare un contenzioso inutile e costoso.
La preparazione della causa contro un professionista passa quindi per un attento vaglio di fondatezza, che di solito avviene prima di tutto nel recupero di tutta la documentazione del caso e poi nella puntuale ricostruzione dei fatti, alla ricerca di ogni elemento di prova utile. Se risulta che in effetti sussistono i presupposti per una responsabilità professionale, si procede di solito a richiedere una perizia di parte presso un consulente di fiducia molto competente, che risponda ai quesiti sottoposti dallo Studio, elaborati con estrema attenzione, previo esame approfondito della problematica tecnica.
Lo studio diretto da parte dell’avvocato delle questioni tecniche, mai lasciate in mano ai soli consulenti tecnici, garantisce non solo un vaglio attento del lavoro dei consulenti di parte, in modo che possano esprimere al meglio le proprie competenze in ambito giudiziario, ma anche la capacità di difendere il cliente di fronte al C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio scelto dal giudice), spiegando anche al giudice con chiarezza e semplicità complesse tematiche tecniche.
Quanto al riconoscimento del danno, nell’ambito della responsabilità professionale la recente normativa ha imposto l’obbligo al professionista di stipulare una polizza RC professionale con un massimale idoneo a tutelare il proprio cliente, quindi quasi sempre c’è una compagnia di assicurazione in grado di rifondere integralmente il danno ricevuto.
Questo permette al cliente di vedere tutelato il proprio diritto al risarcimento del danno, non escludendosi poi che possa esservi una tutela in tempi rapidi mediante un accordo stragiudiziale, scaturito anche mediante una negoziazione assistita oppure una mediazione presso un organismo autorizzato.
DIFESA DEL PROFESSIONISTA
La tutela dello Studio può essere richiesta anche dallo stesso professionista chiamato in causa dal suo cliente, per essere tutelato sotto ogni profilo in merito alla vicenda.
Anche in questo caso, si inizia un percorso di ricostruzione attenda dei fatti, vagliando attentamente le possibilità di tutela, scegliendo, a seconda dei casi, il confronto giudiziale se la domanda è infondata oppure diversamente cercando, se possibile, di evitare un contenzioso giudiziale, sempre molto sofferto dal professionista, attivando tutte le possibili strade per un accordo stragiudiziale, coinvolgendo se del caso la propria compagnia di assicurazione.
La tutela del professionista infatti non si esprime solo nei confronti del cliente, ma anche verso la propria compagnia di assicurazione al fine di evitare decadenza e prescrizioni, nonché impostando con essa un rapporto di collaborazione che possa dar luogo, ad un rapido indennizzo in modo da poter superare la vicenda senza gravi conseguenze patrimoniali.
A volte però l’errore di scelta della polizza di responsabilità professionale o l’erronea gestione della pratica assicurativa può essere fatale, cagionando gravissime conseguenze economiche, non solo al professionista ma anche ai propri eredi che possono trovarsi a rispondere del danno al suo posto, magari nell’assoluta convinzione maturata nel corso degli anni di essere assicurati adeguatamente.
Lo Studio offre sul punto una mirata consulenza per evitare simili evenienze, mediante una attenta pianificazione non solo della pratica assicurativa, ma anche di gestione del rapporto con la clientela, a garanzia di una trasparenza reciproca del rapporto professionale.
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA’ MEDICA
Lo Studio Legale Dalla Riva si occupa di responsabilità professionale medica che richiede particolare impegno nella preparazione di ogni caso, secondo un approccio per fasi che cerca prima di ricostruire i fatti accaduti e comprendere poi se sussiste una responsabilità per colpa professionale del medico.
Tale approccio viene seguito sia nella difesa del paziente sia del medico.
Per la tutela del paziente che ritenga essere vittima di un errore del medico che abbia pregiudicato la sua salute, è sempre necessaria una disamina preliminare che verifichi la sussistenza in fatto e in diritto di una responsabilità medica sulla base di tutta la documentazione disponibile.
Al fine di evitare di promuovere costosi quanto inutili procedimenti privi di fondamento, lo Studio Legale Dalla Riva adotta una procedura per fasi successive che permette di verificare con precisione e cautela i presupposti della richiesta di danni per colpa professionale, per capire se è debitamente supportata da elementi probatori.
Ecco una sintetica esposizione di alcune fasi fondamentali, che comunque potranno essere più o meno approfondite o variate a seconda dei casi, dato che ogni vicenda presenta aspetti unici che obbligano ad un esame specifico in relazione a tutte le circostanze del caso.
RECUPERO DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA
La raccolta della documentazione medica è il primo passo preliminare, che esige a volte anche una ricerca presso gli ospedali, cliniche o comunque centri di cura, i quali devono rilasciarne una copia, previa presentazione di un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 ss. Legge 241/’90. Per comodità poi la documentazione viene sempre richiesta in formato elettronico, in modo da essere facilmente gestibile.
Il recupero della documentazione medica può nei casi complessi essere molto laborioso e richiedere tempi non brevi e di solito è lo Studio che si occupa di tale incombente in modo da superare gli inevitabili scogli burocratici che a volte si devono affrontare.
A mero titolo di esempio la documentazione medica può consistere in:
- cartelle cliniche;
- consenso informato che autorizza le cure firmato dal paziente;
- referti medici;
- ricette;
- DVD con esami clinici (radiografie, panoramiche, ecc.);
- ricevute di pagamento (ticket sanitari, bollettini, scontrini, spese di viaggio e pernottamento per le cure, ecc.);
- lettere di dimissioni.
Dallo studio della documentazione medica si passa poi alla ricostruzione cronologica dei fatti con la collaborazione del cliente, che ha vissuto personalmente la vicenda e può con la sua memoria contribuire in modo decisivo a chiarire i fatti determinanti e indicare eventuali testimoni, che possono un domani essere chiamati a testimoniare.
PERIZIA MEDICO-LEGALE
A questo punto dopo un vaglio preliminare da parte dell’avvocato circa una possibile responsabilità medica, si individua un consulente tecnico di parte (C.T.P.) o se del caso anche più consulenti, ma con frequenza di tratta di un medico legale (o nel caso di dentisti, un odontologo forense), che possa valutare la documentazione medica e sulla base dei quesiti sottoposti dall’avvocato, dare un proprio parere circa la sussistenza o meno di una colpa professionale.
La perizia del C.T.P. è sempre vagliata dall’avvocato al fine di comprendere ogni aspetto nonché chiedere i chiarimenti da inserire nell’elaborato in modo che possa rispondere in modo pieno all’esigenza di rappresentare l’aspetto tecnico del caso in ambito giudiziario.
Una perizia medico-legale, che richiede che il cliente sia disponibile a sottoporsi alla relativa visita medica, comprende alcune parti basilari che si possono così sintetizzare:
- la ricostruzione del percorso medico del paziente sulla base della documentazione medica recuperata (la quale più è esaustiva maggiore sarà l’attendibilità dell’elaborato);
- l’individuazione dell’eventuale errore del medico, o colpa professionale, intesa come mancato rispetto delle regole tecniche dell’arte medica o più semplicemente dei protocolli medici che dovevano essere applicati nel caso di specie;
- il nesso causale tra errore del medico e il danno alla salute contestato, che si dimostra mediante un ragionamento ipotetico, sostanzialmente rispondendo a questo quesito: se la prestazione medica fosse stata svolta diligentemente, applicando i protocolli corretti, il danno alla salute sarebbe stato evitato o comunque attenuato?
- la valutazione del danno alla salute che si esprime mediante punti percentuali di invalidità permanente cui poi corrispondono delle tabelle giudiziarie che li traducono in termini pecuniari, cui si aggiunge il calcolo dei giorni di invalidità temporanea, totale o parziale, necessari per stabilizzare le conseguenze del danno alla salute subito, che nelle tabelle giudiziarie è espresso con un tantum al giorno. Nella perizia poi sarà presente nei casi più gravi anche il livello di sofferenza subito dal paziente cagionata dall’errore medico;
- il danno alla salute può avere anche gravi riflessi sulla capacità lavorative del paziente, il quale può trovarsi nella condizione di non poter più svolgere la propria attività lavorativa o comunque di non poter più lavorare in tutto o in parte. La perizia medico-legale attesterà questa perdita di capacità lavorativa, di cui poi spetterà all’avvocato tradurla in termini economici in relazione al reddito futuro perduto secondo complessi parametri elaborati dalla giurisprudenza, individuando in questo modo il danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa;
- il danno patrimoniale si esprime anche nella valutazione di congruità delle spese per le cure mediche pagate dal paziente, nonché in quelle future necessarie per risolvere o comunque diminuire il danno alla salute, conseguenza dell’errore medico.
FASE STRAGIUDIZIALE
Se la perizia di parte conferma la sussistenza di una colpa medica che ha cagionato un danno alla salute del cliente, si passa a determinare con attenzione l’ammontare del danno subito, analizzando tutte le varie voci di danno. Tale aspetto così delicato viene condiviso con il cliente.
A questo punto con una comunicazione scritta (anche in forma elettronica con firma digitale e invio via PEC ovvero posta elettronica certificata), si passa alla fase di contestazione della colpa professionale e del danno al medico nonché all’eventuale struttura ospedaliera o centro medico presso cui questi ultimi hanno svolto la prestazione medica contestata, al fine di interrompere la prescrizione e invitare a trovare un accordo stragiudiziale.
Spesso a questo punto il medico o la struttura ospedaliera chiamano in causa la loro compagnia di assicurazione, che può richiedere una visita medica tramite il proprio consulente di parte per verificare l’esistenza dei presupposti della colpa professionale e il danno alla salute conseguente.
Le possibilità a questo punto sono varie, può accadere che la compagnia di assicurazione cerchi un accordo stragiudiziale riconoscendo una parte del danno richiesta, dando luogo ad una trattativa che può coinvolgere gli stessi periti di parte, quello di fiducia del cliente e dell’assicurazione, affinché valutino la percentuale di danno su cui entrambi ritengono si possa concordare.
Se i periti raggiungono un accordo o comunque il margine che li separa è limitato, questo agevola un possibile accordo stragiudiziale tra l’avvocato e il liquidatore della compagnia che ponga fine alla vertenza, con grande vantaggio per il cliente che ottiene in tempi brevi un risarcimento ragionevole del danno subito.
Se questo non avviene, prima di iniziare qualunque contenzioso è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione regolarmente abilitato (previsto dall’art. 5 D.lgs. 4.03.2010 n. 28), per verificare la possibilità di trovare un accordo.
A volte peraltro per risolvere la vertenza, lo Studio ha proposto alla compagna di assicurazione di svolgere una perizia contrattuale, in cui i periti di parte unitamente ad un perito imparziale (nominati su accordo delle parti oppure da un terzo, come per esempio l’ordine dei medici), definiscono dal punto di vista tecnico la sussistenza o meno della colpa professionale e il danno conseguente. Questo giudizio vincola le parti sulla base di un accordo scritto, che quindi porta quasi sempre alla successiva definizione della vertenza.
Di recente è anche possibile dare luogo alla procedura di negoziazione assistita, in cui le parti con l’assistenza del proprio avvocato, cercano un accordo vincolante, ma è meno frequente in queste vertenze stante l’obbligo di mediazione.
Se non si raggiunge alcun accordo, allora si passa alla fase giudiziale.
FASE GIUDIZIALE
Quando non è possibile un accordo stragiudiziale, l’unica possibilità di veder risarcito il danno è iniziare un contenzioso civile dinanzi al giudice competente, di solito il Tribunale.
Quando l’aspetto tecnico assume una importanza determinante per la risoluzione della vertenza, per esempio per definire se esiste o meno una colpa professionale oppure per stabilire la misura del danno alla salute, non è da escludere la possibilità di esperire una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., prima di iniziare la causa vera e propria.
In questo caso si presenta un ricorso al Tribunale competente per chiedere di nominare un C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) al fine di rispondere ai quesiti tecnici ivi proposti, quasi sempre condivisi dal Tribunale, dando luogo ad una sorta di perizia d’ufficio ante causam, quindi prima di iniziare la causa, ma valida a tutti gli effetti nel caso si decida poi di iniziare la causa civile vera e propria volta a chiedere il risarcimento del danno, semplificando di molto il processo.
Non è poi da escludersi che dopo il deposito della consulenza tecnica, si giunga ad una conciliazione che definisca la vertenza perché le compagnie di assicurazione nel momento in cui c’è un perito del Tribunale che accerta la colpa professionale e il danno, tendono a conciliare la vertenza, che giunge quasi sempre a definizione.
Quando però la vertenza è molto complessa questa strada non sempre porta ad una conciliazione, allora l’avvocato notifica un atto di citazione in cui illustra la vicenda chiedendo l’accertamento della colpa professionale e i relativi danni subiti.
Lo Studio condivide sempre i propri atti con il cliente prima dell’invio, in modo che questi possa dare il proprio apporto molto prezioso e sia parte attiva in ogni singola fase: ogni passo si fa sempre assieme con il cliente.
inizia in questo modo un processo civile che dopo il deposito di una serie di memorie volte a definire meglio la vertenza e chiedere le prove, come la consulenza tecnica, testimoni e all’ammissione dei documenti, da luogo all’apertura dell’istruttoria mediante esperimento di una consulenza tecnica da parte del consulente nominato dal giudice (il C.T.U. appunto) nonché all’audizione dei testimoni se necessario.
Dopo la fase istruttoria, il giudice, previo deposito di altre memorie da parte degli avvocati, emetterà una sentenza, che se favorevole per il cliente, potrà dar luogo al pagamento del danno nell’ammontare deciso dal giudice.
In caso di rigetto della domanda, c’è sempre la possibilità di presentare appello alla Corte di Appello competente, la cui sentenza potrà sempre essere impugnata per soli motivi di diritto dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione con sede a Roma.
DIFESA DEL MEDICO
Lo Studio Legale Dalla Riva difende anche il medico a cui il paziente contesta una colpa professionale, essendo l’assistenza dell’avvocato, che concretizza il diritto di difesa, al servizio di chiunque abbia bisogno.
L’esperienza maturata dallo Studio nella difesa dei medici cui viene imputata una negligenza medica, suggerisce in primo luogo un attentissimo studio della problematica tecnica, volta non solo alla ricostruzione quanto più dettagliata possibile del caso, specie alla luce della documentazione disponibile e dei testimoni (specie dei collaboratori), ma anche delle regole tecniche da applicare, cioè i protocolli medici che dovevano essere seguiti nel caso di specie.
Infatti non sempre c’è una concordanza nella comunità scientifica di riferimento circa le regole tecniche da seguire, sussistendo a volte diverse scuole di pensiero, tutte magari molto autorevoli.
Il medico che ha applicato alcune regole tecniche anziché altre, ma condivise da una parte della comunità scientifica di riferimento, potrà andare esente da responsabilità,perché a fronte di più soluzioni tecniche possibili per curare un caso, il medico puòscegliere quella ritenuta più idonea.
Non solo, ma il fatto che il paziente abbia subito un danno alla salute derivante dalla cura, non comporta di per sé una responsabilità medica, perché è necessario che il danno sia conseguenza di una negligenza medica, quale mancata osservanza di una regola tecnica.
Ogni cura medica presenta sempre, in termini più o meno elevati, un rischio di danno alla salute, però se il medico ha applicato in modo diligente le cure richieste dal caso di specie, non sussiste una responsabilità sempre che sia stato dato prima un adeguato consenso informato al paziente circa i rischi della cura, che risulti firmato dallo stesso.
Nei casi molto complessi, definiti dall’art. 2236 c.c. di speciale difficoltà, il medico risponde solo per colpa grave.
Tali aspetti vengono affrontati mediante plurimi incontri tra l’avvocato e il medico al fine di sviscerare ogni problematica giuridica e tecnica, anche nominando un altro medico specialista di provata esperienza, non solo nell’ambito medico, ma anche quale consulente di parte in ambito giudiziario.
Molto importante poi la cura degli aspetti assicurativi, gestendo l’avvocato il rapporto con la compagnia di assicurazione al fine di evitare decadenza o prescrizioni e per instaurare, se possibile, un dialogo costruttivo con la compagnia che si traduce in un più rapido intervento della stessa, a tutela del medico, che a fronte di un sinistro di questo tipo spesso ha un notevole coinvolgimento emotivo, che può trovare una risposta efficace in una chiusura della pratica in tempi rapidi.
Nei casi più delicati, la ricerca di evitare un contenzioso e la relativa esposizione, rappresenta un interesse attentamente valutato dall’avvocato, che si raggiunge mediante accordi stragiudiziali riservati.
Queste vicende, pur nella loro problematicità anche umana, offrono a volte al medico lo spunto, tramite la consulenza dell’avvocato, per riorganizzare la propria attività professionale secondo diversi parametri che tengano conto dell’esperienza vissuta, portando per esempio a rivedere i modelli documentali relativi al rapporto con il cliente, ad una attenzione nella conservazione della documentazione medica e non meno importante, nella revisione della polizza assicurativa, verificando debitamente la copertura assicurativa anche in casi particolari o stipulando anche una collegata polizza di tutela giudiziaria, molto efficace per vedere coperte le spese legali digestione del sinistro.
Lo Studio Legale Dalla Riva è disponibile ad assistere il medico anche in queste delicate operazioni dove la competenza dell’avvocato rappresenta un valore aggiunto prezioso per evitare gravi errori che possono costare molto caro, come a volte si è dovuto constatare senza poter più porre rimedio.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL TECNICO
(PROGETTISTA – DIRETTORE LAVORI – COLLAUDATORE- GEOLOGO)
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL TECNICO
UNA PANORAMICA
La responsabilità professionale del tecnico, inteso principalmente quale progettista, direttore lavori, collaudatore o del geologo, specie nell’ambito delle costruzioni, assume aspetti quasi sempre di rilevante dfficoltà, dato che l’errore commesso quasi sempre comporta la violazione di complesse regole tecniche che trovano la propria fonte nella relativa normativa di settore oppure comunque ricomprese nella scienza di riferimento.
Questo tipo di vertenze sia che si difenda il committente sia lo stesso tecnico, è di particolare impegno perché l’avvocato non può limitarsi a valutare solo gli aspetti legali, ma deve affrontare le problematiche tecniche nella loro complessità, studiandole approfonditamente, in modo da poter gestire tali aspetti in tutte le possibili fasi, dialogando con i consulenti e il C.T.U. (il Consulente Tecnico d’Ufficio scelto dal Tribunale) e dovendo riuscire a spiegare al giudice con semplicità le questioni tecniche.
Molto importante risulta poi la collaborazione con il cliente per la ricostruzione dettagliata della vicenda storica, che inizi dal conferimento dell’incarico al tecnico fino al descrizione dei problemi emersi durante la costruzione, raccogliendo tutta la documentazione del caso, molto preziosa per provare eventuali errori e danni oppure viceversa per offrire la prova liberatoria da ogni responsabilità da parte del professionista.
Come detto la nozione di “tecnico” può riassumere in sé vari ruoli professionali, quali il progettista, il direttore lavori, il collaudatore e il geologo, che hanno compiti e responsabilità diverse che vanno valutate singolarmente, anche se magari c’è identità nella stessa persona (come nel caso frequente del progettista e direttore lavori).
ERRORI RICORRENTI
La prassi evidenzia che ogni tecnico può commettere una tipologia specifica di errori professionali che ricorrono con una certa frequenza, dando luogo a contenziosi complessi e non brevi, che richiedono una gestione molto accurata.
Per un mero orientamento su tale tipologia di errori, si può esaminare la seguente sintesi:
ERRORI DEL PROGETTISTA
- mancato rispetto della normativa edilizia con conseguente non approvazione del progetto presso gli organi comunali (per es. errato calcolo delle distanze, delle altezze, ecc.);
- omissioni che rendono la costruzione inidonea all’esigenze funzionali o estetiche del committente (per es. errore nelle quote di impostazione delle fondamenta, delle altezze o ancora errata previsione di elementi fondamentali);
- errori nell’applicazione della normativa antisismica;
- errori nei calcoli strutturali che danno luogo a cedimento totale o parziale delle strutture;
ERRORI DEL DIRETTORE LAVORI
- omesso esame preliminare del progetto per verificare la presenza di errori progettuali;
- errata verifica delle quote sull’area di sedime interessata dalla costruzione;
- omesso controllo della idoneità e qualità dei materiali;
- omesso controllo delle maestranze, in relazione ad errati interventi;
- errori nella verifica della contabilità del cantiere;
- omesso controllo sulla la sicurezza del cantiere;
ERRORI DEL COLLAUDATORE
- errata verifica della documentazione prevista per legge;
- omessa verifica dell’idoneità sismica o strutturale del progetto;
ERRORI DEL GEOLOGO
- errate indagini geologiche;
- errata rappresentazione delle condizioni del sottosuolo;
- errori di applicazione della normativa di settore.
RIMEDI POSSIBILI
Nell’ambito delle cause per colpa professionale del tecnico, determinante è sempre la consulenza tecnica disposta dal Tribunale, che verifica la sussistenza di eventuali errori tecnici e se del caso, determina l’ammontare del danno subito dal committente.
Il danno di solito consiste nelle spese necessarie per il ripristino dell’errore o nel caso ciò non sia possibile, in tutto o in parte, nella perdita di valore della costruzione. E’ possibile ottenere anche il risarcimento del danno per la perdita economica dovuta al ritardo della costruzione (si pensi al caso in cui in essa doveva essere svolta un’attività commerciale). L’ammontare può essere anche molto elevato perché vi sono a volte errori che incidono gravemente su di essa, rendendola in tutto o in parte non più funzionale, anche per lunghi periodi di tempo. A questo si aggiunge poi la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto d’opera intellettuale con cui si è conferito l’incarico al tecnico, con la restituzione delle somme pagate quale compenso.
La complessità di questo tipo di cause comporta anche un certo costo per le perizie sia di parte sia d’ufficio che il cliente deve tenere in considerazione ed è per questo che loStudio Legale Dalla Riva procede sempre con molta prudenza, valutando con attenzione la sussistenza dei presupposti, non solo ricostruendo con attenzione la vicenda, recuperando più documentazione possibile, ma anche commissionando una perizia di parte, rivolgendosi a consulente di provata capacità con esperienza anche in ambito giudiziario, che possa verificare gli errori del tecnico e quantificare l’ammontare dei danni.
Spesso nella fase stragiudiziale, il professionista che si vede contestata una colpa professionale chiama la sua compagnia di assicurazione, con cui ha in corso una polizza per la responsabilità professionale, per farsi tenere indenne e non è escluso, specie nei casi di errore più palesi, che si raggiunga un accordo stragiudiziale, in cui la compagnia interviene direttamente.
Spesso poi risponde dei danni, in solido con il tecnico, anche l’appaltatore che ha realizzato la costruzione: questo dipenderà dal caso di specie.
Tuttavia se non si raggiunge una conciliazione, l’unica possibilità è citare in giudizio il professionista dinanzi al Tribunale competente, per far accertare la colpa professionale e chiedere la condanna al risarcimento del danno. Quasi sempre il tecnico chiamerà in causa la compagnia di assicurazione per essere manlevato e quindi inizia un percorso giudiziario di solito complesso, che trova la sua soluzione nella consulenza tecnica d’ufficio, quasi sempre disposta dal giudice.
In caso di sentenza di condanna favorevole, il cliente potrà ricevere il risarcimento del danno specie se il professionista ha stipulato una polizza di responsabilità professionale.
RESPONSABILITA’ PER COLPA PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO
INTENTARE CAUSA CONTRO L’AVVOCATO
Anche gli avvocati possono commettere errori professionali, che hanno spesso pesanti conseguenze sui propri clienti. A tutela di questi ultimi, di recente è stato introdotto l’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità professionale, che è una sicurezza per il cliente, quale garanzia che eventuali errori troveranno un possibile risarcimento.
La causa contro un avvocato è di particolare complessità, in quanto essa consiste non solo nella dimostrazione della colpa professionale del primo, ma anche riuscire a provare che la “causa virtuale” quella cioè che poteva essere condotta dal legale in modo diligente, sarebbe stata vinta. Se infatti nonostante la negligenza dell’avvocato, la causa sarebbe stata comunque persa, non spetta alcun risarcimento.
Lo Studio Legale Dalla Riva può prestare la propria competenza per seguire anche questo tipo di cause, previa una rigorosa disamina sul fondamento dell’azione.
GLI ERRORI DELL’AVVOCATO
Gli errori che un avvocato può commettere nella sua attività professionale sono molteplici e di seguito si menzionano alcune ipotesi a mero titolo illustrativo, per rendersi conto, tramite alcuni esempi, quando è possibile imputare una responsabilità professionale contro un avvocato.
Gli errori più frequenti nella prassi si trovano nella gestione del processo, come ad esempio:
errore di impostazione dell’atto introduttivo del giudizio per mancata allegazione delle circostanze idonee a fondare la domanda, ciò dovuto anche per errori di diritto;
decadenza dai termini processuali, con la conseguenza di non poter chiedere le prove nel processo con conseguente rigetto della domanda oppure proporre l’impugnazione, come un appello o ricorso in cassazione, avverso un provvedimento giudiziario che determina il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole, che quindi non può essere più messa in discussione;
mancata deduzione di circostanze favorevoli per il cliente, idonee a paralizzare la pretesa avversaria, si pensi al caso del difensore che omette di sollevare l’eccezione di prescrizione;
omessa informazione al cliente sulla situazione della causa e della necessità di compiere atti fondamentali (come dedurre prove, impugnare atti, depositare documenti, chiarire determinate circostanze di fatto, indicare i testimoni).
In ambito stragiudiziale, l’errore dell’avvocato può avvenire nelle prestazioni di consulenza e assistenza in determinate operazioni economiche per errori di fatto o di diritto oppure anche nell’omissione di atti stragiudiziali necessari per interrompere i termini di decadenza o prescrizione. Si pensi al caso di un sinistro stradale in cui non viene inviata la lettera di messa in mora contro il danneggiante o contro la sua assicurazione, che determina la perdita integrale del risarcimento del danno che sarebbe spettato contro il responsabile del sinistro, in quanto ogni diritto si estingue per prescrizione per decorrenza del relativo termine.
DANNO RISARCIBILE DOVUTO ALL’ERRORE DELL’AVVOCATO
Il danno risarcibile nel caso di colpa professionale dell’avvocato consiste nel vantaggio economico che sarebbe stato conseguito se fosse stata posta in essere la prestazione diligente o più semplicemente rispondendo a questa domanda: se l’avvocato avesse curato correttamente la causa, questa sarebbe stata vinta?
Si deve valutare allora se questa “causa virtuale” avrebbe avuto esito favorevole per poter affermare una responsabilità dell’avvocato e i vantaggi economici che sono stati perduti per la negligenza dell’avvocato, che costituiscono il danno risarcibile per il cliente, oltre alla restituzione degli onorari pagati.
Difficilmente poi si raggiunge un accordo stragiudiziale, nonostante quasi sempre l’avvocato chiami in manleva la sua assicurazione con cui ha stipulato una polizza per la responsabilità professionale.
L’unico rimedio in questi casi è proporre una causa civile dinanzi al Tribunale competente che andrà preparata con particolare cura, sia raccogliendo tutta la documentazione relativa alla pratica originaria seguita dall’avvocato cui si contesta la colpa professionale, sia redigendo con esaustività e precisione l’atto di citazione, curando l’indicazione di tutte le prove a sostegno della “causa virtuale”, dimostrando in giudizio che se l’avvocato l’avesse curata diligentemente, l’avrebbe vinta.
Lo Studio Legale Dalla Riva ha maturato ormai molti anni di esperienza in questo tipo di contenzioso , anche in quelli particolarmente complessi e difficili, che costituisce un importantissimo valore aggiunto per coloro che intendono promuovere una causa contro il proprio avvocato, potendo usufruire di un parere preliminare basato su anni di studio e di pratica giudiziaria in materia.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA O ESPERTO CONTABILE
I DIVERSI PROFILI DI RESPONSABILITA’
La responsabilità professionale del commercialista e dell’esperto contabile si delinea in modo variegato dato che le diverse prestazioni che possono essere svolte ai propri clienti, con la conseguenza che i presupposti giuridici necessari per configurare una colpa professionale sono molto diversi a seconda del tipo di attività eseguita.
Nell’ottica sempre di un approccio prudenziale e scrupoloso, prima di sollevare una qualunque contestazione di una colpa professionale al commercialista (o all’esperto contabile), è indispensabile comprendere i confini dell’incarico assunto, che potrà risultare sia in forma scritta sia tramite testimoni o comunque sulla base della corrispondenza intercorsa con il cliente.
Solo se l’errore professionale riguarda una attività che era ricompresa nell’incarico assegnato al commercialista, si può vagliare se sussiste o meno una colpa professionale, cioè la violazione delle regole tecniche relative all’attività che il commercialista ha svolto per il cliente.
ERRORI RICORRENTI
C’è davvero un ventaglio molto ampio di possibili errori che possono essere commessi dal commercialista ed a mero titolo di orientamento si può redigere la seguente sintesi:
- mancato adempimento a scadenze fiscali nei termini di legge o errori nella compilazione dei relativi modelli (per esempio dichiarazione IVA, redditi, contributi previdenziali, ecc.);
- errori nella tenuta della contabilità (omessa o errata registrazione di costi, di ricavi, ecc);
- omessa impugnazione di avvisi di accertamento o altri atti dell’amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione Tributaria o comunque errata gestione nella fase stragiudiziale per esempio non suggerendo di avvalersi degli strumenti conciliativi previsti in ambito tributario;
- nell’ambito della consulenza soprattutto fiscale, contabile o societaria, ci possono essere errori circa la normativa o regole contabili applicate in una determinata operazione, che per esempio può portare alla perdita di una esenzione fiscale o viceversa ad attribuire un vantaggio fiscale non dovuto, con conseguente accertamento fiscale e relative sanzioni;
- errori nelle stime specie nell’ambito per esempio di valutazione di aziende o partecipazioni sociali (si pensi al caso di errata “due diligence”, che porta ad una stima di un cespite di molto superiore);
- errori di redazione del bilancio (si pensi al caso di errata classificazione o omissione di una posta attiva o passiva);
- errori di gestione nell’amministrazione di aziende o cespiti vari, per esempio per aver omesso determinati adempimenti che hanno dato luogo a sanzioni amministrative o perdite economiche.
TUTELE POSSIBILI
Dopo aver raccolto tutta la documentazione (tra cui in particolare quella da cui risulta l’attività svolta dal commercialista), si studia attentamente il tipo di errore commesso per valutare se sussiste o meno e se è imputabile al commercialista valutando se, con l’ordinaria diligenza richiedibile ad un commercialista di livello medio (e non mediocre), tale errore sarebbe stato evitabile.
Peraltro se l’errore consiste in violazioni di regole tecniche che appartengono all’attività tipica del commercialista, questo potra essere a lui imputabile. Solo nei casi di particolare complessità, ad esempio quando sono presenti possibili soluzioni tutte opinabili, il commercialista risponde esclusivamente per colpa grave ex art. 2236 c.c..
Con frequenza poi, soprattutto nei casi di errori contabili, è necessaria una perizia di parte che possa valutare se l’errore sussiste e calcolare il danno, consistente nel quantificare i vantaggi perduti o le perdite subite che si potevano evitare, se la prestazione fosse stata svolta diligentemente, cioè applicata correttamente la regola tecnica omessa.
Ad esempio, se il commercialista non ha effettuato un dato adempimento fiscale che determina una sanzione, il danno sarà la sanzione. Se però per quell’omissione non è più possibile ricevere determinati vantaggi fiscali cui si aveva diritto, il danno sarà oltre alla sanzione anche l’ammontare dei vantaggi fiscali perduti.
Quasi sempre il commercialista o l’esperto contabile ha una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, e quindi si può instaurare un dialogo con l’assicurazione, ma non sempre si giunge ad un accordo stragiudiziale.
Spesso si deve proporre l’azione in giudizio presso il Tribunale competente (quasi mai dinanzi al Giudice di Pace, essendo di solito i danni richiesti consistenti), dando origine ad un contenzioso che lo Studio Legale Dalla Riva prepara sempre con molta attenzione in collaborazione con il cliente, dopo l’attento vaglio sopra descritto.
Lo Studio Legale Dalla Riva collabora con lo Studio del dott. Commercialista Marco Brida, che si trova negli stessi locali del primo, mediante una sinergia molto preziosa nell’affrontare questo tipo di pratiche.
RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI SOCIALI
Lo Studio Legale Dalla Riva si occupa della responsabilità civile degli organi sociali, quindi contro gli amministratori, direttori generali, sindaci, revisori dei conti, componenti degli organi di vigilanza, soci di società di capitali, per comportamenti dolosi o colposi che abbiano cagionato danno alla società, ai soci o a terzi compresi gli stessi creditori.
Con le recenti e mai terminate riforme delle procedure concorsuali, in particolare del concordato preventivo, di fatto i creditori chirografari si trovano spesso a non ricevere alcunché, dato che di solito viene approvato un concordato liquidatorio che porta a veder soddisfatto il proprio credito in minima parte ed oltretutto in tempi molto lunghi.
A fronte di tale situazione, una delle strade per la tutela del proprio credito è proporre un’azione di responsabilità civile, se del caso attivandosi anche in sede penale, contro gli organi sociali se sussistono comportamenti dolosi e colposi compiuti durante la gestione della società, specie negli anni precedenti l’insolvenza, che hanno determinato gravi danni al patrimonio sociale.
TUTELE CIVILI
Le azioni contro gli organi sociali sono molteplici e molto dipende dall’interesse di chi si intende tutelare, potendo agire per esempio il curatore fallimentare per la tutela del patrimonio sociale, i soci per lesioni da loro direttamente subite oppure direttamente i terzi, tra cui i creditori, per la perdita della possibilità di recuperare il loro credito, vista l’insolvenza della società.
Si tratta quindi di vagliare con molta attenzione il caso concreto per capire il tipo di azione proponibile, dopo una esaustiva ricerca e studio di tutta la documentazione che dovrà essere recuperata.
Quale mero orientamento si può presentare di seguito un elenco esemplificativo delle possibili tutele che l’ordinamento mette a disposizione, fermo rimanendo che ogni caso va valutato alla luce delle sue peculiarità:
- azione di responsabilità verso la società contro gli amministratori per violazione di legge o dello statuto o comunque per negligenza nella gestione esercitata ex artt. 2392, 2393 c.c. oppure dai soci ex art. 2393-bis c.c. o ancora nel caso di società s.r.l. ex art. 2476 c.c.;
- azione di responsabilità verso i creditori sociali contro gli amministratori per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c. o comunque ex 2043 c.c.; azione di responsabilità contro gli amministratori da parte del curatore fallimentare ex art. 2394-bis c.c.;
- azione di azione di responsabilità contro gli amministratori per il risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi dei primi ex art. 2395 c.c.;azioni di responsabilità contro i direttori generali in relazione ai compiti loro affidati ex art. 2396 c.c.;
- azioni di responsabilità contro i sindaci ex art. 2407 c.c. che rispondono solidamente con gli amministratori per i fatti e omissioni di questi, quando il danno sarebbe stato evitato se i primi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica;
- azioni di responsabilità contro i revisori legali e le società di revisione legale ex art. 15 D.lgs 27.01.2010 n. 39 che rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri;
- azioni di responsabilità contro gli amministratori e sindaci in caso di mancato adempimento agli obblighi che sorgono quando si verifica una causa di scioglimento della società ex art. 2485 o relativi alla successiva conservazione del patrimonio sociale ex art. 2486 c.c.;
- azioni di responsabilità contro i liquidatori della società ex artt. 2489 e 2491 c.c..
TUTELE PENALI
La tutela dei soci e terzi, tra cui i creditori, danneggiati dal comportamento degli organi sociali non si esaurisce solo nell’ambito delle tutele civili, essendo molto efficaci anche quelle penali.
Molteplici sono i reati previsti dal legislatore contro i singoli componenti degli organi sociali, che vengono perseguiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (di solito dove si trova la sede della società), d’ufficio o comunque su querela o denuncia di colui, socio o creditore, che ha subito un danno.
La presentazione di una denuncia-querela si rivela in molti casi conveniente in quanto può dare origine ad una indagine penale i cui atti possono essere molto utili per il danneggiato per fondare un’azione di danno in sede civile o comunque preparare la costituzione di parte civile nel processo penale in caso di rinvio a giudizio.
Lo Studio Legale Dalla Riva cura sempre con molta attenzione anche gli aspetti penalistici, non solo preparando la denuncia-querela, ma anche seguendo ogni fase del procedimento penale, iniziando dalle indagini preliminari, se del caso supportandole con le opportune indagini difensive, sia per esempio predisponendo memorie difensive, l’opposizione all’archiviazione o la costituzione di parte civile, difendendo quest’ultima durante il processo penale in ogni grado e stato del processo.
La costituzione di parte civile è da valutare in alternativa ad una autonoma azione civile di risarcimento del danno, i cui pro e contro vanno valutati caso per caso, assieme al cliente.
RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI SOCIALI
ASPETTI TECNICI
Le azioni di responsabilità contro gli organi sociali presentano difficoltà legate sia al recupero della documentazione (specie se si agisce a tutela del creditore sociale) sia alla sua valutazione che richiede la conoscenza di specifiche regole tecniche per esempio concernenti i bilanci, la contabilità, la revisione legale dei conti e altri aspetti tecnici.
Per il creditore che vuole agire in giudizio, ricercare la documentazione è molto complesso e questo rappresenta uno degli elementi che induce il più delle volte a non proporre alcuna azione legale. Lo Studio Legale Dalla Riva ha sviluppato un metodo per recuperare la documentazione idonea, mediante l’utilizzo di banche dati pubbliche i cui dati vengono poi incrociati tra loro, con risultati il più delle volte molto efficaci. Ci sono poi azioni giudiziarie idonee ad evitare la dispersione degli atti sociali.
La documentazione recuperata poi viene studiata con molta attenzione, incrociando e verificando di volta in volta i dati sulla base di altri documenti disponibili, per comprendere dove si annidano irregolarità amministrative o contabili, idonee a fondare una responsabilità civile, se del caso con riflessi penali.
AREE ATTIVITA'
NEWS
ULTIME SANZIONI DEL GARANTE, COMPLIANCE PRIVACY E SERVIZI DIGITALI: ALCUNE RIFLESSIONI STRATEGICHE
Gli ultimi provvedimenti sanzionatori del Garante per la Protezione dei Dati personali, coinvolgenti società sia acquirenti sia fornitrici di servizi informatici, stanno assumendo dimensioni tali
RISCHI LEGALI COLLATERALI AD UN ATTACCO INFORMATICO
RISCHI LEGALI COLLATERALI AD UN ATTACCO INFORMATICO Tanti anni fa, arrivò da me un artigiano bravissimo nel suo lavoro, che aveva un’azienda, insieme con il
E’ POSSIBILE OGGI PER L’MSP (MANAGED SERVICE PROVIDER) LAVORARE SENZA CONTRATTO?
Aziende e studi professionali funzionano grazie all’informatica, parola che racchiude una infinità molteplicità di servizi. E’ difficile però per piccole imprese e studi professionali gestire
QUANDO L’HACKER E’ IL TUO (EX)DIPENDENTE O SOCIO
Nell’affrontare la tematica sicurezza dei sistemi informatici al fine di proteggere i dati personali e non dell’organizzazione, quasi sempre ci si concentra sulle minacce provenienti
COMPLIANCE PRIVACY: ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI UN TRATTAMENTO
PER UNA VISIONE DINAMICA CLICCA QUI
APPROCCI RAGIONEVOLI PER LA COMPLIANCE PRIVACY PER L’MSP
WEBINAR In data 22.06.2021 ore 15:30 IN COLLABORAZIONE CON CORETECH Abstract: Come noto la tematica relativa alla protezione dei dati personali sarà la sfida continua