PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' MEDICA
Lo Studio Legale Dalla Riva si occupa di responsabilità professionale medica che richiede particolare impegno nella preparazione di ogni caso, secondo un approccio per fasi che cerca prima di ricostruire i fatti accaduti e comprendere poi se sussiste una responsabilità per colpa professionale del medico.
Tale approccio viene seguito sia nella difesa del paziente sia del medico.
Per la tutela del paziente che ritenga essere vittima di un errore del medico che abbia pregiudicato la sua salute, è sempre necessaria una disamina preliminare che verifichi la sussistenza in fatto e in diritto di una responsabilità medica sulla base di tutta la documentazione disponibile.
Al fine di evitare di promuovere costosi quanto inutili procedimenti privi di fondamento, lo Studio Legale Dalla Riva adotta una procedura per fasi successive che permette di verificare con precisione e cautela i presupposti della richiesta di danni per colpa professionale, per capire se è debitamente supportata da elementi probatori.
Ecco una sintetica esposizione di alcune fasi fondamentali, che comunque potranno essere più o meno approfondite o variate a seconda dei casi, dato che ogni vicenda presenta aspetti unici che obbligano ad un esame specifico in relazione a tutte le circostanze del caso.
RECUPERO DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA
La raccolta della documentazione medica è il primo passo preliminare, che esige a volte anche una ricerca presso gli ospedali, cliniche o comunque centri di cura, i quali devono rilasciarne una copia, previa presentazione di un'istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 ss. Legge 241/'90. Per comodità poi la documentazione viene sempre richiesta in formato elettronico, in modo da essere facilmente gestibile.
Il recupero della documentazione medica può nei casi complessi essere molto laborioso e richiedere tempi non brevi e di solito è lo Studio che si occupa di tale incombente in modo da superare gli inevitabili scogli burocratici che a volte si devono affrontare.
A mero titolo di esempio la documentazione medica può consistere in:
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cartelle cliniche;
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consenso informato che autorizza le cure firmato dal paziente;
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referti medici;
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ricette;
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DVD con esami clinici (radiografie, panoramiche, ecc.);
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ricevute di pagamento (ticket sanitari, bollettini, scontrini, spese di viaggio e pernottamento per le cure, ecc.);
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lettere di dimissioni.
Dallo studio della documentazione medica si passa poi alla ricostruzione cronologica dei fatti con la collaborazione del cliente, che ha vissuto personalmente la vicenda e può con la sua memoria contribuire in modo decisivo a chiarire i fatti determinanti e indicare eventuali testimoni, che possono un domani essere chiamati a testimoniare.
PERIZIA MEDICO-LEGALE
A questo punto dopo un vaglio preliminare da parte dell'avvocato circa una possibile responsabilità medica, si individua un consulente tecnico di parte (C.T.P.) o se del caso anche più consulenti, ma con frequenza di tratta di un medico legale (o nel caso di dentisti, un odontologo forense), che possa valutare la documentazione medica e sulla base dei quesiti sottoposti dall'avvocato, dare un proprio parere circa la sussistenza o meno di una colpa professionale.
La perizia del C.T.P. è sempre vagliata dall'avvocato al fine di comprendere ogni aspetto nonché chiedere i chiarimenti da inserire nell'elaborato in modo che possa rispondere in modo pieno all'esigenza di rappresentare l'aspetto tecnico del caso in ambito giudiziario.
Una perizia medico-legale, che richiede che il cliente sia disponibile a sottoporsi alla relativa visita medica, comprende alcune parti basilari che si possono così sintetizzare:
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la ricostruzione del percorso medico del paziente sulla base della documentazione medica recuperata (la quale più è esaustiva maggiore sarà l'attendibilità dell'elaborato);
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l'individuazione dell'eventuale errore del medico, o colpa professionale, intesa come mancato rispetto delle regole tecniche dell'arte medica o più semplicemente dei protocolli medici che dovevano essere applicati nel caso di specie;
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il nesso causale tra errore del medico e il danno alla salute contestato, che si dimostra mediante un ragionamento ipotetico, sostanzialmente rispondendo a questo quesito: se la prestazione medica fosse stata svolta diligentemente, applicando i protocolli corretti, il danno alla salute sarebbe stato evitato o comunque attenuato?
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la valutazione del danno alla salute che si esprime mediante punti percentuali di invalidità permanente cui poi corrispondono delle tabelle giudiziarie che li traducono in termini pecuniari, cui si aggiunge il calcolo dei giorni di invalidità temporanea, totale o parziale, necessari per stabilizzare le conseguenze del danno alla salute subito, che nelle tabelle giudiziarie è espresso con un tantum al giorno. Nella perizia poi sarà presente nei casi più gravi anche il livello di sofferenza subito dal paziente cagionata dall'errore medico;
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il danno alla salute può avere anche gravi riflessi sulla capacità lavorative del paziente, il quale può trovarsi nella condizione di non poter più svolgere la propria attività lavorativa o comunque di non poter più lavorare in tutto o in parte. La perizia medico-legale attesterà questa perdita di capacità lavorativa, di cui poi spetterà all'avvocato tradurla in termini economici in relazione al reddito futuro perduto secondo complessi parametri elaborati dalla giurisprudenza, individuando in questo modo il danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa;
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il danno patrimoniale si esprime anche nella valutazione di congruità delle spese per le cure mediche pagate dal paziente, nonché in quelle future necessarie per risolvere o comunque diminuire il danno alla salute, conseguenza dell'errore medico.
FASE STRAGIUDIZIALE
Se la perizia di parte conferma la sussistenza di una colpa medica che ha cagionato un danno alla salute del cliente, si passa a determinare con attenzione l'ammontare del danno subito, analizzando tutte le varie voci di danno. Tale aspetto così delicato viene condiviso con il cliente.
A questo punto con una comunicazione scritta (anche in forma elettronica con firma digitale e invio via PEC ovvero posta elettronica certificata), si passa alla fase di contestazione della colpa professionale e del danno al medico nonché all'eventuale struttura ospedaliera o centro medico presso cui questi ultimi hanno svolto la prestazione medica contestata, al fine di interrompere la prescrizione e invitare a trovare un accordo stragiudiziale.
Spesso a questo punto il medico o la struttura ospedaliera chiamano in causa la loro compagnia di assicurazione, che può richiedere una visita medica tramite il proprio consulente di parte per verificare l'esistenza dei presupposti della colpa professionale e il danno alla salute conseguente.
Le possibilità a questo punto sono varie, può accadere che la compagnia di assicurazione cerchi un accordo stragiudiziale riconoscendo una parte del danno richiesta, dando luogo ad una trattativa che può coinvolgere gli stessi periti di parte, quello di fiducia del cliente e dell'assicurazione, affinché valutino la percentuale di danno su cui entrambi ritengono si possa concordare.
Se i periti raggiungono un accordo o comunque il margine che li separa è limitato, questo agevola un possibile accordo stragiudiziale tra l'avvocato e il liquidatore della compagnia che ponga fine alla vertenza, con grande vantaggio per il cliente che ottiene in tempi brevi un risarcimento ragionevole del danno subito.
Se questo non avviene, prima di iniziare qualunque contenzioso è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione regolarmente abilitato (previsto dall'art. 5 D.lgs. 4.03.2010 n. 28), per verificare la possibilità di trovare un accordo.
A volte peraltro per risolvere la vertenza, lo Studio ha proposto alla compagna di assicurazione di svolgere una perizia contrattuale, in cui i periti di parte unitamente ad un perito imparziale (nominati su accordo delle parti oppure da un terzo, come per esempio l'ordine dei medici), definiscono dal punto di vista tecnico la sussistenza o meno della colpa professionale e il danno conseguente. Questo giudizio vincola le parti sulla base di un accordo scritto, che quindi porta quasi sempre alla successiva definizione della vertenza.
Di recente è anche possibile dare luogo alla procedura di negoziazione assistita, in cui le parti con l'assistenza del proprio avvocato, cercano un accordo vincolante, ma è meno frequente in queste vertenze stante l'obbligo di mediazione.
Se non si raggiunge alcun accordo, allora si passa alla fase giudiziale.
FASE GIUDIZIALE
Quando non è possibile un accordo stragiudiziale, l'unica possibilità di veder risarcito il danno è iniziare un contenzioso civile dinanzi al giudice competente, di solito il Tribunale.
Quando l'aspetto tecnico assume una importanza determinante per la risoluzione della vertenza, per esempio per definire se esiste o meno una colpa professionale oppure per stabilire la misura del danno alla salute, non è da escludere la possibilità di esperire una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., prima di iniziare la causa vera e propria.
In questo caso si presenta un ricorso al Tribunale competente per chiedere di nominare un C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio) al fine di rispondere ai quesiti tecnici ivi proposti, quasi sempre condivisi dal Tribunale, dando luogo ad una sorta di perizia d'ufficio ante causam, quindi prima di iniziare la causa, ma valida a tutti gli effetti nel caso si decida poi di iniziare la causa civile vera e propria volta a chiedere il risarcimento del danno, semplificando di molto il processo.
Non è poi da escludersi che dopo il deposito della consulenza tecnica, si giunga ad una conciliazione che definisca la vertenza perché le compagnie di assicurazione nel momento in cui c'è un perito del Tribunale che accerta la colpa professionale e il danno, tendono a conciliare la vertenza, che giunge quasi sempre a definizione.
Quando però la vertenza è molto complessa questa strada non sempre porta ad una conciliazione, allora l'avvocato notifica un atto di citazione in cui illustra la vicenda chiedendo l'accertamento della colpa professionale e i relativi danni subiti.
Lo Studio condivide sempre i propri atti con il cliente prima dell'invio, in modo che questi possa dare il proprio apporto molto prezioso e sia parte attiva in ogni singola fase: ogni passo si fa sempre assieme con il cliente.
inizia in questo modo un processo civile che dopo il deposito di una serie di memorie volte a definire meglio la vertenza e chiedere le prove, come la consulenza tecnica, testimoni e all'ammissione dei documenti, da luogo all'apertura dell'istruttoria mediante esperimento di una consulenza tecnica da parte del consulente nominato dal giudice (il C.T.U. appunto) nonché all'audizione dei testimoni se necessario.
Dopo la fase istruttoria, il giudice, previo deposito di altre memorie da parte degli avvocati, emetterà una sentenza, che se favorevole per il cliente, potrà dar luogo al pagamento del danno nell'ammontare deciso dal giudice.
In caso di rigetto della domanda, c'è sempre la possibilità di presentare appello alla Corte di Appello competente, la cui sentenza potrà sempre essere impugnata per soli motivi di diritto dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione con sede a Roma.
Lo Studio Legale Dalla Riva difende anche il medico a cui il paziente contesta una colpa professionale, essendo l'assistenza dell'avvocato, che concretizza il diritto di difesa, al servizio di chiunque abbia bisogno.
L'esperienza maturata dallo Studio nella difesa dei medici cui viene imputata una negligenza medica, suggerisce in primo luogo un attentissimo studio della problematica tecnica, volta non solo alla ricostruzione quanto più dettagliata possibile del caso, specie alla luce della documentazione disponibile e dei testimoni (specie dei collaboratori), ma anche delle regole tecniche da applicare, cioè i protocolli medici che dovevano essere seguiti nel caso di specie.
Infatti non sempre c'è una concordanza nella comunità scientifica di riferimento circa le regole tecniche da seguire, sussistendo a volte diverse scuole di pensiero, tutte magari molto autorevoli.
Il medico che ha applicato alcune regole tecniche anziché altre, ma condivise da una parte della comunità scientifica di riferimento, potrà andare esente da responsabilità, perché a fronte di più soluzioni tecniche possibili per curare un caso, il medico può scegliere quella ritenuta più idonea.
Non solo, ma il fatto che il paziente abbia subito un danno alla salute derivante dalla cura, non comporta di per sé una responsabilità medica, perché è necessario che il danno sia conseguenza di una negligenza medica, quale mancata osservanza di una regola tecnica.
Ogni cura medica presenta sempre, in termini più o meno elevati, un rischio di danno alla salute, però se il medico ha applicato in modo diligente le cure richieste dal caso di specie, non sussiste una responsabilità sempre che sia stato dato prima un adeguato consenso informato al paziente circa i rischi della cura, che risulti firmato dallo stesso.
Nei casi molto complessi, definiti dall'art. 2236 c.c. di speciale difficoltà, il medico risponde solo per colpa grave.
Tali aspetti vengono affrontati mediante plurimi incontri tra l'avvocato e il medico al fine di sviscerare ogni problematica giuridica e tecnica, anche nominando un altro medico specialista di provata esperienza, non solo nell'ambito medico, ma anche quale consulente di parte in ambito giudiziario.
Molto importante poi la cura degli aspetti assicurativi, gestendo l'avvocato il rapporto con la compagnia di assicurazione al fine di evitare decadenza o prescrizioni e per instaurare, se possibile, un dialogo costruttivo con la compagnia che si traduce in un più rapido intervento della stessa, a tutela del medico, che a fronte di un sinistro di questo tipo spesso ha un notevole coinvolgimento emotivo, che può trovare una risposta efficace in una chiusura della pratica in tempi rapidi.
Nei casi più delicati, la ricerca di evitare un contenzioso e la relativa esposizione, rappresenta un interesse attentamente valutato dall'avvocato, che si raggiunge mediante accordi stragiudiziali riservati.
Queste vicende, pur nella loro problematicità anche umana, offrono a volte al medico lo spunto, tramite la consulenza dell'avvocato, per riorganizzare la propria attività professionale secondo diversi parametri che tengano conto dell'esperienza vissuta, portando per esempio a rivedere i modelli documentali relativi al rapporto con il cliente, ad una attenzione nella conservazione della documentazione medica e non meno importante, nella revisione della polizza assicurativa, verificando debitamente la copertura assicurativa anche in casi particolari o stipulando anche una collegata polizza di tutela giudiziaria, molto efficace per vedere coperte le spese legali di gestione del sinistro.
Lo Studio Legale Dalla Riva è disponibile ad assistere il medico anche in queste delicate operazioni dove la competenza dell'avvocato rappresenta un valore aggiunto prezioso per evitare gravi errori che possono costare molto caro, come a volte si è dovuto constatare senza poter più porre rimedio.